CAMBIAMENTI E IMPATTI PER CANCELLI, BARRIERE E CHIUSURE
Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine sostituirà la Direttiva 2006/42/CE. Il passaggio normativo interessa anche le imprese che progettano, acquistano, installano o modificano cancelli motorizzati, barriere automatiche, porte pedonali, tornelli, dissuasori automatici e altri sistemi destinati a regolare o proteggere gli accessi.
Il nuovo testo mantiene al centro la “safety”, ovvero la sicurezza delle persone, ponendo attenzione alle tecnologie digitali, al software, ai sistemi di comando, alle connessioni con dispositivi esterni e alle modifiche effettuate su macchine già in servizio. Per aziende industriali, logistiche e commerciali, la conformità non riguarda quindi soltanto il prodotto acquistato, ma l’intero sistema installato, il suo utilizzo previsto e le eventuali integrazioni realizzate nel tempo.
Dal 20 gennaio 2027 il nuovo quadro europeo si applica in via generale
Il Regolamento (UE) 2023/1230 sarà direttamente applicabile negli Stati membri dal 20 gennaio 2027, senza la necessità di un recepimento attraverso una nuova legge nazionale. L’obiettivo è rendere più uniforme l’applicazione dei requisiti di sicurezza in tutta l’Unione europea.
- Nuovo accesso motorizzato dal 20 gennaio 2027: il sistema dovrà essere progettato, valutato e documentato secondo il Regolamento (UE) 2023/1230 quando la macchina o il prodotto correlato è immesso sul mercato o messo in servizio da tale data, fatte salve le disposizioni transitorie applicabili.
- Impianto già in servizio: il solo cambio normativo non comporta automaticamente nuovi adempimenti. Tuttavia, restano gli obblighi di utilizzo sicuro, manutenzione e controllo e il datore di lavoro rimane soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, compresa la riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
- Riparazione o manutenzione: non costituisce una modifica sostanziale quando non incide sulla conformità e sulle funzioni di sicurezza.
Cancelli e porte automatiche: la conformità riguarda l’insieme installato
Un’automazione destinata a essere incorporata in un sistema più ampio, quando viene installata su un cancello, una porta o un altro elemento mobile, forma con esso una macchina assoggettata agli obblighi di conformità previsti dal Regolamento Macchine.
- Uso previsto: tipologia di utenti, flussi, frequenza di apertura, condizioni ambientali e possibili usi scorretti ragionevolmente prevedibili.
- Sistema completo: automazione, struttura, scheda di comando, sensori, fotocellule, lettori e dispositivi collegati.
- Installazione, manutenzione ed obblighi del datore di lavoro: posizionamento, regolazioni, prove funzionali, misure di sicurezza e coerenza con le istruzioni dei componenti e modalità e procedimenti da seguire per la manutenzione durante tutto il ciclo di vita della macchina.
Chi realizza una modifica sostanziale è considerato fabbricante
Chi esegue una modifica di una macchina, quando l’intervento soddisfa i criteri della modifica sostanziale, è considerato fabbricante ai fini del Regolamento.
La persona fisica o giuridica che esegue la modifica assume quindi la responsabilità della conformità della macchina modificata.
Tra gli adempimenti rientrano una nuova valutazione dei rischi, la predisposizione o l’aggiornamento della documentazione tecnica e l’applicazione della pertinente procedura di valutazione della conformità della macchina alla normativa vigente.
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